1. La Regione Marche, nel recepire i contenuti e
le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro
sull'inquinamento acustico", detta norme per la tutela dell'ambiente
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e per
migliorare la qualità della vita.
Art. 2
(Classificazione acustica del territorio comunale)
1. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
e quelli con popolazione fino a 30.000 abitanti provvedono,
rispettivamente entro un anno ed entro due anni dalla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto della
Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, della presente
legge, alla classificazione dei proprio territorio, ai fini
dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di
attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g),
della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge,
tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando
altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo,
ovvero mobile, ovvero all'aperto.
2. La classificazione del
territorio può essere effettuata dai Comuni anche in forma
associata.
3. Il territorio comunale è classificato in:
a)
aree particolarmente protette (classe I): rientrano in questa classe
le aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse ambientale, aree di
interesse storico-archeologico;
b) aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale (classe II): rientrano in questa classe
le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di
attività commerciali ed assenza di attività industriali ed
artigianali;
c) aree di tipo misto (classe III): rientrano in
questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di
attività artigianali ed assenza di attività industriali, le aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
d) aree ad intensa attività umana (classe IV): rientrano in
questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di
attività commerciali ed uffici, con presenza di attività
artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione
e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie;
e) aree prevalentemente
industriali (classe V):
rientrano in questa classe le aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
insediamenti abitativi;
f) aree esclusivamente industriali
(classe VI): rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate ad attività industriali e prive di insediamenti
abitativi.
Art. 3
(Criteri di classificazione)
1. I Comuni devono delimitare i confini delle aree in
modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia
consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il
rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore, anche
prevedendo fasce di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore.
2. E' fatto divieto ai Comuni di classificare il territorio
comunale prevedendo il contatto di aree quando i valori di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 447/1995 si discostino in
misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente, misurato
secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro
dell'Ambiente, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), della legge 447/1995; qualora nell'individuazione delle aree
nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo
a causa di preesistenti destinazioni d'uso, devono essere adottati i
piani di risanamento di cui all'articolo 10.
3. Le prescrizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di aree ricadenti
all'interno del territorio di comuni limitrofi i quali procedono
alla classificazione previa intesa tra loro. In caso di mancato
accordo provvede la Provincia di appartenenza, in caso di comuni
appartenenti a diverse province, la classificazione viene, disposta,
previa intesa, dalle Province.
4. Nell'indicazione delle aree da
destinarsi a spettacoli o manifestazioni a carattere temporaneo, il
Comune dovrà prevedere l'impatto acustico conseguente, sia per
quanto riguarda l'attività principale, sia per quanto riguarda le
attività collegate, tenendo conto, tra l'altro, della vicinanza di
abitazioni o strutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a),
della capienza della struttura, dell'ampiezza dell'area, degli
spettacoli o delle manifestazioni, dell'uso dell'area.
Art. 4
(Procedura per l'approvazione della
classificazione acustica)
1. L'atto di classificazione
acustica, adottato dal Consiglio comunale, è depositato a
disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria
del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso
pubblicato all'albo del Comune. Entro i sessanta giorni di deposito,
chiunque può formulare osservazioni.
2. Contestualmente al
deposito l'atto di classificazione è trasmesso, unitamente agli
elaborati tecnici, all'ARPAM ed ai Comuni confinanti per
l'espressione dei rispettivi pareri. I pareri sono espressi entro
sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine,
il parere si intende favorevole.
3. Il Consiglio comunale,
tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi dall'ARPAM e
dai Comuni confinanti, approva l'atto di classificazione acustica e
nei successivi trenta giorni lo trasmette alla Regione ed alla
Provincia.
4. I Comuni già dotati di classificazione acustica la
adeguano entro sei mesi alle prescrizioni della presente legge e
secondo il procedimento di cui al presente articolo.
Art. 5
(Competenze della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio
atto:
a) i principi e i criteri direttivi per la classificazione
acustica del territorio comunale;
b) i criteri per la redazione
della documentazione di previsione di impatto acustico e di
valutazione previsionale di clima acustico di cui all'articolo 8,
commi 2, 3 e 4 della legge 447/1995 nonché le modalità di controllo
dei rispetto della normativa per la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni
edilizie o di provvedimenti di licenza o di autorizzazione
all'esercizio di attività;
c) ulteriori criteri per la redazione
dei piani di risanamento acustico di cui all'articolo 10;
d) gli
elementi minimi di valutazione ai fini dell'approvazione dei piani
di risanamento acustico volontario da parte delle imprese, di cui
all'articolo 11;
e) i criteri e le condizioni in base ai quali i
Comuni individuano, sulla base del PPAR e all'interno dello
strumento urbanistico vigente, le aree dei proprio territorio con
rilevante interesse storico-archeologico, paesaggistico, ambientale
e turistico;
f) i criteri e le condizioni in base ai quali i
Comuni, in sede di classificazione del territorio comunale, indicano
eventuali limiti inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma
1, lettera a), della legge 447/1995;
g) i criteri in base ai
quali i Comuni determinano le priorità temporali per gli interventi
di bonifica acustica del territorio;
h) le disposizioni per il
coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di
incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo
tecnologico, nei settori della produzione e dell'utilizzo di
materiali atti a contenere l'inquinamento acustico;
i) gli
interventi atti a ridurre i livelli di inquinamento acustico
soggetti a contributo di cui agli articoli 18 e 19, le modalità per
ottenere i contributi e i relativi metodi di controllo;
l) i
criteri per le deroghe di cui all'articolo 16.
2. L'atto di cui
al comma 1 è sottoposto al preventivo parere della Commissione
consiliare competente.
Art. 6
(Poteri sostitutivi
della Regione)
1. La classificazione di cui all'articolo
2, in caso di inerzia dei Comuni, è effettuata, previa diffida al
Comune inadempiente, dalla Regione che nomina un Commissario ad
acta.
2. Tutte le spese sono a carico dell'Amministrazione
inadempiente.
Art. 7
(Relazione annuale al Consiglio
regionale)
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di
ogni anno, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di
attuazione della presente legge.
Art. 8
(Rilevanza
della classificazione ai fini della pianificazione urbanistica)
1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro
revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti,
devono essere stabilite, a pena di nullità, degli strumenti stessi,
secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e
contenere i disturbi alla popolazione residente.
Art. 9
(Nuovi impianti ed infrastrutture)
1. I titolari di
progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e dei
progetti o delle opere di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della
legge 447/ 1995 presentano al Comune, ai fini del rilascio delle
previste licenze, autorizzazioni e nulla osta, una apposita
valutazione di impatto acustico o una valutazione previsionale del
clima acustico secondo le modalità stabilite con gli atti regionali
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della presente legge.
2. Per le opere di cui al comma 1, ricadenti nell'ambito di
parchi o aree protette regionali, il Comune acquisisce il parere
dell'ARPAM in merito allo studio di previsione di impatto acustico.
3. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per
prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i
valori di qualità saranno inseriti quale atto d'obbligo nel
provvedimento concessorio o autorizzativo del Sindaco.
Art. 10
(Piani di risanamento acustico comunali)
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 447/1995,
nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, della presente
legge, i Comuni adottano, entro un anno dalla classificazione
acustica del proprio territorio, Piani di risanamento acustico
comunali (PRAC), assicurando il coordinamento con il Piano urbano
del traffico di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni, e con i piani previsti dalla
legislazione vigente in materia ambientale.
2. I PRAC devono
contenere:
a) la tipologia ed entità dei rumori presenti, ivi
compresi quelli derivanti da sorgenti mobili;
b) le zone da
risanare, il numero degli interventi da effettuare e la stima della
popolazione interessata ad ogni intervento;
c) i soggetti tenuti
all'intervento di risanamento individuati tra i titolari
dell'attività dal cui esercizio si genera la sorgente sonora;
d)
l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di
risanamento;
e) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari per farvi fronte;
f) le eventuali misure cautelari a
carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
3. Per l'approvazione dei PRAC si applica il
procedimento previsto dall'articolo 4.
4. In caso di inerzia del
Comune e in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento
acustico rilevati dall'ARPAM, anche su richiesta di portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
all'adozione del piano di risanamento acustico si provvede ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 447/1995 e
affidandone la redazione all'ARPAM, addebitando le relative spese al
Comune inadempiente.
5. Al fine di perseguire migliori valori di
qualità urbana il PRAC può essere adottato anche da Comuni diversi
da quelli di cui al comma 1.
6. Nei comuni con popolazione
superiore ai 30.000 abitanti, ed in quelli in cui si è registrato il
superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, il Sindaco
presenta al Consiglio comunale una relazione biennale sullo stato
acustico del comune. Il Consiglio comunale approva la relazione e la
trasmette alla Regione e alla Provincia per le azioni di competenza.
7. Per i Comuni che adottano il PRAC, la prima relazione è
allegata al piano stesso. Per gli altri Comuni la prima relazione
deve essere adottata entro due anni dall'entrata in vigore della
presente legge.
8. Le prescrizioni del PRAC hanno efficacia
vincolante per tutti i soggetti che esercitano attività generatrici
di inquinamento acustico.
Art. 11
(Risanamento
volontario)
1. Al fine del graduale raggiungimento degli
obiettivi di qualità fissati dalla legge 447/1995, le imprese che
ravvisino il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione
fissata dal Comune, possono presentare, entro sei mesi
dall'approvazione della classificazione del territorio comunale, un
piano di risanamento acustico volontario, di seguito denominato
PRAV, di cui all'articolo 15 della legge 447/1995.
2. Il PRAV
deve indicare le modalità di adeguamento e il tempo a tal fine
necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di
trenta mesi dalla data della sua presentazione.
3. Entro
centoventi giorni dal ricevimento del PRAV, il Comune comunica al
soggetto proponente le proprie determinazioni, sentita l'ARPAM.
4. Qualora nel corso dell'esame del PRAV emerga la necessità di
integrare la documentazione o di apportare modifiche al progetto, ne
viene data comunicazione ai soggetti proponenti entro il termine di
cui al comma 3. In questo caso il predetto termine viene sospeso e
riprende a decorrere dalla data di presentazione della
documentazione integrativa o del nuovo progetto.
5. Decorso il
predetto termine il PRAV si intende approvato a tutti gli effetti e
i soggetti proponenti sono tenuti a realizzarlo secondo i tempi
indicati nello stesso.
6. Qualora il Comune abbia rilevato la
necessità di apportare modifiche al PRAV, questo dovrà essere
realizzato secondo le indicazioni prescrittive all'uopo impartite
dal Comune.
7. Nel corso della realizzazione del PRAV i soggetti
proponenti possono apportare modifiche al progetto originario, sulla
base dell'evoluzione tecnologica. In questo caso le modifiche sono
approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.
8.
Dell'avvenuto adeguamento va data comunicazione entro trenta giorni
al Comune e all'ARPAM.
9. Le imprese che non presentano il PRAV
devono adeguarsi ai limiti fissati dalla zonizzazione del Comune
entro sei mesi dalla sua approvazione.
Art. 12
(Risanamento infrastrutture di trasporto)
1. Per le
finalità di cui al comma 5 dell'articolo 10 della legge 447/1995 la
Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente,
fissa, per le infrastrutture di trasporto di interesse regionale e
locale, i criteri per la predisposizione dei piani di abbattimento e
di contenimento del rumore e l'individuazione dei tempi e delle
modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
2. La Giunta regionale al fine di conseguire una maggiore
efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5
dell'articolo 10 della legge 447/1995 e per l'individuazione delle
migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed
accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture di
trasporto.
3. La Regione concorre alla definizione delle
priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei
piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse
nazionale secondo le modalità previste dalla normativa statale
vigente.
Art. 13
(Piano regionale triennale di
bonifica acustica)
1. Il Consiglio regionale approva su
proposta della Giunta regionale il piano triennale di intervento per
la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma
2, della legge 447/1995.
2. Il piano triennale di bonifica
acustica stabilisce gli obiettivi di qualità, le priorità degli
interventi di risanamento, le risorse finanziarie, i criteri e le
modalità di finanziamento.
Art. 14
(Competenze della
Provincia)
1. Sono di competenza delle Province, che si
avvalgano dell'ARPAM ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 2
settembre 1997, n. 60:
a) l'esecuzione di campagne di
monitoraggio del rumore sulla base di programmi aggiornati
periodicamente;
b) l'analisi dei dati raccolti e la valutazione
degli effetti del rumore, individuando sia la tipologia delle
sorgenti, sia l'entità dei rumori presenti nel territorio;
c) la
creazione e l'aggiornamento di una banca dati rumore dell'intero
territorio provinciale in modo compatibile con il sistema
informatico in uso presso la Regione;
d) la trasmissione alla
Regione ed ai Comuni interessati dei dati censiti;
e) la
diffusione ai cittadini e la pubblicità dei dati relativi al rumore;
f) la realizzazione e gestione su tutto il territorio
provinciale dei sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico;
g) le funzioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella
circoscrizione provinciale. Nel caso in cui gli ambiti territoriali
siano ricadenti nel territorio di più Province, queste esercitano le
funzioni di controllo in modo coordinato;
h) l'accertamento
dell'effettivo conseguimento dei benefici ottenuti con gli
interventi di cui all'articolo 18.
Art. 15
(Servizio
di controllo)
1. La Provincia esercita, utilizzando le
strutture dell'ARPAM, le funzioni di controllo e di vigilanza per
l'attuazione della legge 447/1995 nel proprio ambito territoriale.
2. Ordina, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate con la
presente legge, il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento e riduzione delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria
parziale o totale di determinate attività.
3. Il Comune,
valendosi dell'ARPAM ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 60/1997,
verifica il rispetto:
a) delle prescrizioni attinenti il
contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico
veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita
dall'articolo 8, comma 6, della legge 447/1995, relativamente al
rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte
all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche
relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 447/1995;
d) delle disposizioni di cui agli articoli
20 e 21.
4. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto di
quanto disposto all'articolo 2, comma 9, della legge 447/1995.
Art. 16
(Deroghe)
1. Le autorizzazioni
per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari
rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti
fissati dall'articolo 2 della legge 447/1995 in base ai criteri
stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Il Comune fissa i limiti
temporali della deroga e le prescrizioni per ridurre al minimo il
disturbo.
3. Per le attività all'aperto di igiene del suolo,
spazzamento e raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani,
per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i Comuni
possono con apposito regolamento stabilire deroghe ai valori limite
fissati dall'articolo 2 della legge 447/1995. La deroga non è
comunque applicabile ad impianti installati permanentemente.
4.
Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con
macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione
di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della
presente legge.
Art. 17
(Convenzioni)
1.
Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo
1, il Presidente della Giunta regionale può provvedere a stipulare
convenzioni, con validità triennale, con enti di ricerca e
università, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione
e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma
medesimo, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento
degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art.
18
(Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo di
materiali fonoassorbenti e fonoisolanti nell'edilizia)
1. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi
edilizi volti a ridurre i livelli di inquinamento acustico degli
ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico e sportivo, possono essere concessi
contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e
nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento
ammissibile e documentata.
2. In caso di esito negativo
dell'accertamento, la Provincia informa la Regione che provvede
all'imediata revoca, totale o parziale, dei contributi concessi ed
al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse
pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico
delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici
servizi e delle tasse sugli affari, approvato con r.d. 14 aprile
1910, n. 639. Le somme recuperate e i fondi residui vengono
destinati agli interventi inevasi.
Articolo 19
(Contributi per il contenimento dei rumori prodotti da fonti
fisse)
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario,
nonché per i mezzi e per le strutture di trasporti, possono essere
concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della
spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti
fissi, sistemi o componenti.
Art. 20
(Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti
e infrastrutture)
1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di
impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure
ed interventi atti a contenere l'emissione di rumore. Nella ristrutturazione
e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella
progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre
l'esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici
passivi degli edifici, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera e), della legge 447/ 1995.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati da certificato
acustico rilasciato da tecnico competente ai sensi dell'articolo
2, comma 6, della legge 447/1995.
3. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato acustico
deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
4. Il proprietario o il locatario possono richiedere al Comune ove
è ubicato l'edificio la certificazione acustica dell'intero immobile
o della singola unità immobiliare. Il Comune dà seguito alla richiesta
nominando un tecnico competente ai sensi dell'articolo 2, comma
6, della legge 447/1995. Le spese relative di certificazione sono
a carico del soggetto che ne fa richiesta.
5. L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità
temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e
comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni
o variazioni di destinazione d'uso.
6. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immbile riscontri difformità
dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali
precedenti verifiche, deve farne denuncia al Comune entro sei mesi
dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento
del danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 21
(Controlli e
verifiche)
1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme recate dagli articoli 18, 19 e 20 della
presente legge anche in corso d'opera ovvero entro un anno dalla
data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica
può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a
spese del committente, dall'acquirente dell'immobile o dal
conduttore.
3. In caso di accertamento di difformità in corso
d'opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso
di accertamento di difformità su opere terminate, il Sindaco ordina,
a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il Sindaco informa la
Regione per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 23.
6. Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la
regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'irrogazione
della sanzione amministrativa di cui all'articolo 23.
Art. 22
(Pubblicità)
1. Al fine di far
conoscere ed informare tutti gli interessati sulle disposizioni
della presente legge, sulla commercializzazione e le caratteristiche
di materiali per le abitazioni e domestici, la Regione istituisce,
d'intesa con gli operatori del settore, enti e associazioni, uno
sportello aperto al pubblico.
Art. 23
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni dettate in
applicazione della presente legge dalla Regione, dalle Province e
dai Comuni è punita con sanzione amministrativa da lire 500.000 a
lire 20.000.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge
447/1995.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e
dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni della presente
legge e della legge 447/1995, il responsabile della violazione,
oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre
in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei
valori suddetti. Nel caso di più violazioni della medesima specie,
commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente
contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento
amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività, laddove
previsto.
3. Per l'erogazione delle sanzioni previste dalla
presente legge si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33.
Art. 24
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge,
è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 200 milioni; per
gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi
di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle
spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2001, mediante
impiego delle somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno
2001, partita 1 dell'elenco 1, a carico del capitolo 5100101; per
gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito
derivante dai tributi propri della Regione.
3. Le somme
occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono
iscritte a carico del capitolo che si istituisce nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2002
con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di
competenza e di cassa "Contributi ai Comuni in conto capitale per
l'utilizzo di materiali fonoassorbenti e fonoisolanti nell'edilizia
e per la realizzazione di iniziative volte al contenimento di rumori
prodotti da fonti fisse" lire 200 milioni; per gli anni successivi a
carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di
competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 2001 sono
ridotti di lire 200
milioni.